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DAC

Directive Administrative Cooperation

È una direttiva della comunità europea che stabilisce le norme e le procedure di cooperazione degli Stati membri che cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie per migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Sono previste tre tipologie di scambio di informazioni:

  • scambio di informazioni su richiesta: lo scambio di informazioni basato su una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato in un caso specifico;
  • scambio automatico: la comunicazione è sistematica senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti;
  • scambio spontaneo: la comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro.

L’autorità competenti comunicano, mediante scambio automatico obbligatorio, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta le seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale:

  • redditi da lavoro;
  • compensi per dirigenti;
  • prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
  • pensioni;
  • proprietà e redditi immobiliari.

La comunicazione avviene elettronicamente una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili tramite la CCN (Common Communication Network) e la CSI (Common System Interface) sviluppata dall’Unione.

Con l’obiettivo di contrastare la frode fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, è stato ampliato l’ambito di applicazione promuovendo lo scambio automatico di informazioni come standard europeo e internazionale di trasparenza e di cooperazione:

  • sulle categorie di reddito basate sui dividendi, sulle plusvalenze, sulle royalties e su altri redditi finanziari;
  • inserendo una norma che prevede l’obbligo di trasmettere informazioni, per i periodi d’imposta sui conti bancari;
  • estendendo lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento;
  • obbligando l’eventuale controllante (avente l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo) di un gruppo multinazionale (art. 73 del TUIR) di presentare all’eventuale organo competente, in materia fiscale, la rendicontazione CbCR (Country by Country Reporting);
  • inserendo l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio;
  • obbligando gli intermediari fiscali (commerciali, tributaristi, esperti contabili e ragionieri) di comunicare tutte le informazioni per combattere la riduzione della base imponibile e il trasferimento degli utili a seguito di una pianificazione fiscale aggressiva.

La condivisione dei dati sui conti correnti bancari è stata resa operativa dal CRS (Common Reporting Standard) sviluppato dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) che ha permesso di collegarsi ai dati del AEOI (Automatic Exchange Of Information) nato per facilitare i controlli anti-evasione sulle attività finanziarie, a livello globale, tra le autorità fiscali.

Parallelamente all’obbligo di rendicontazione CbCR (Country by Country Reporting) e allo scambio delle informazioni tra le amministrazioni finanziarie si rinvengono nel BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) le strategie per contrastare l’erosione della base imponibile delle multinazionali che spostano i profitti da giurisdizioni a tassazione più elevata a giurisdizioni a tassazione inferiore o località senza imposizione fiscale dove c’è poca o nessuna attività economica, quindi delle giurisdizioni a tassazione più elevata utilizzando pagamenti deducibili come interessi o royalties.