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Credito documentario

Lettera di credito

È uno tra gli strumenti di pagamento più sicuri nel commercio internazionale perché elimina il rischio di insolvenza del compratore estero, trasferendo l’obbligo di pagamento di quest’ultimo ad una banca, la quale si fa garante nei confronti del venditore di tutte le fasi della transazione.

La banca assume infatti un’obbligazione autonoma rispetto alle obbligazioni contrattuali delle parti, garantendo il pagamento a fronte dell’adempimento di consegna da parte del venditore dei documenti relativi al trasporto della merce, nelle modalità e tempi stabiliti nella lettera di credito, verificati dalla banca stessa.

I soggetti coinvolti in un’operazione di credito documentario sono generalmente quattro:

  • Compratore (applicant): ordina alla propria banca di aprire un credito a favore del venditore, emettendo la lettera di credito;
  • Venditore (beneficiary): esporta la merce oggetto della transazione descritta nel documento di credito divenendo il beneficiario del credito;
  • Banca emittente (issuing bank): emette concretamente la lettera di credito, facendola pervenire alla Banca avvisante;
  • Banca avvisante (advising bank): si occupa di avvisare il Venditore della ricezione di un credito documentario a suo favore.

Le caratteristiche essenziali del credito documentario sono le seguenti:

  • Autonomia: la lettera di credito è diversa dal contratto di vendita cui si riferisce. La banca emittente è obbligata ad onorare la lettera anche se il compratore è insolvente;
  • Astrattezza: è svincolato dalla causa che l’ha originato; quindi il venditore ha diritto al pagamento anche se il compratore non vuole o non può ritirare la merce;
  • Formalismo: l’operazione si fonda sui documenti e non sulla merce effettivamente trattata. Ciò implica che le banche devono accertare solo che i documenti presentati siano perfettamente conformi ai termini e alle condizioni della lettera di credito, senza procedere a nessun controllo sulla merce.

Un’operazione di credito documentario si articola generalmente nei seguenti passaggi:

  • Negoziazione e stipulazione del contratto: compratore e venditore concordano tutte le caratteristiche e la quantità della merce, raggiungendo un’intesa sul pagamento con lettera di credito e definendone i termini;
  • Richiesta di emissione della lettera di credito: il venditore riceve l’ordine d’acquisto inviando la fattura proforma all’importatore (compratore) che, a sua volta, richiede alla propria banca l’emissione della lettera di credito a favore dell’esportatore;
  • Emissione della lettera di credito e notifica: la banca accerta le condizioni e procede all’emissione del credito, mentre la banca avvisante provvede a inviare notifica di emissione di credito al beneficiario;
  • Spedizione delle merci e invio della documentazione: l’esportatore invia la merce e presenta alla propria banca la documentazione richiesta;
  • Esame della documentazione ed esito: la banca emittente riceve a sua volta i documenti conformi e provvede all’esame degli stessi e adempie alla propria obbligazione di pagamento; se i documenti non sono conformi la banca dopo comunicazione si rifiuta di procedere.

Il credito documentario può essere:

  • revocabile: l’impegno della banca può essere modificato o annullato prima dell’esecuzione dell’operazione, senza preventivo avviso al beneficiario, perdendo la garanzia sul pagamento;
  • irrevocabile: costituisce un impegno inderogabile per la banca che lo ha emesso e non è più possibile modificare o annullare il credito senza il consenso di tutte le parti interessate e può essere inoltre emesso come:
    • non confermato: la banca emittente si impegna a pagare l’importo (a condizione del ricevimento dei documenti richiesti) e, dunque, il creditore si assicura comunque dal rischio commerciale (per mancato pagamento del debitore) ma non dal rischio Paese;
    • confermato: la banca confermante prima di concedere questo status effettuerà una serie di verifiche circa la solvibilità ed affidabilità della banca emittente ed eventuali rischi di insolvenza del Paese;