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CAF

Centri di Assistenza Fiscale

Sono organizzazioni (costituitesi in società di capitali) che offrono servizi di assistenza fiscale e tributaria perché hanno ottenuto l’autorizzazione, dal Ministero delle Finanze, a iscriversi all’Albo nazionale dei CAF (Caf-dipendenti o dei Caf-imprese).

Per aprire un CAF è necessario aprire la partita IVA con il codice ATECO (ATtività ECOnomiche) 69.20.14 – Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale e l’ottenimento della qualifica di sostituto d’imposta.

I CAF, attraverso il suo RAF (Responsabile Assistenza Fiscale), si sostituiscono al contribuente nella responsabilità di compilazione e trasmissione telematica.

Possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

  • associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro);
  • associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, non presenti nel CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro);
  • organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati o organizzazioni territoriali da esse delegate;
  • associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato.

I soggetti autorizzati sono:

  • professionisti iscritti all’ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili);
  • consulenti del lavoro;
  • studi associati con almeno un professionista di cui sopra;
  • società di servizi, sempre con almeno un professionista nella compagine societaria;
  • lavoratori dipendenti;
  • pensionati.

I centri si dividono in:

  • CAF lavoratori dipendenti;
  • CAF datori di lavoro.

Per aprire un CAF è possibile associarsi ad uno già esistente sfruttando la sua licenza oppure ottenere l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate indicando nella domanda:

  • codice fiscale e Partita IVA (a regime ordinario o semplificato) della società richiedente;
  • i dati dei membri del consiglio di amministrazione;
  • i dati e requisiti dei CAF;
  • le sedi ed eventuali uffici distaccati;
  • copia dell’atto costitutivo della società;
  • copia della polizza assicurativa stipulata per responsabilità civile;
  • relazione tecnica sul rispetto dei requisiti minimi sull’adeguatezza tecnica ed organizzativa del CAF.

Una volta ottenuta l’autorizzazione si deve procedere all’iscrizione all’Albo nazionale dei CAF (Caf-dipendenti o dei Caf-imprese); presentare la SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio dell’Attività); stipulare le assicurazioni RC (Responsabilità Civile); aprire le posizioni INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) e INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro) e verificare il rispetto della normativa vigente nell’ambito della sicurezza sul posto di lavoro.