Bolla di accompagnamento
È un documento fiscale che deve riportare la descrizione delle merci viaggianti, è stato sostituito dal DDT (Documento Di Trasporto).
Rimane tutt’ora obbligatorio solo per tabacchi, fiammiferi, prodotti soggetti al regime delle accise e ad imposte di consumo od al regime di vigilanza fiscale quindi esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio.
Questo perché il produttore quando immette la merce in consumo ha, di fatto, chiuso il deposito fiscale annullando il regime sospensivo di imposta mettendola nel circuito commerciale dove la merce è soggetta a tributo (imposta assolta).
Per mantenere il deposito fiscale il produttore avere un’idonea documentazione di accompagnamento che giustifichi il regime sospensivo; in mancanza della documentazione fiscale il prodotto sarebbe considerato come eccedenza rispetto alla merce regolarmente detenuta per l’amministrazione doganale.
Sono esclusi della bolla d’accompagnamento i soggetti economici che, nella catena di distribuzione, rivestono ruoli che implicano movimentazioni successive; in questo caso sono obbligati ad emettere il DDT (Documento Di Trasporto).
Per i prodotti energetici che hanno assolto l’accisa permane comunque la possibilità di utilizzare il DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) al posto della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti o del documento di trasporto.