Beneficio d’inventario
Rappresenta la facoltà degli eredi di verificare la consistenza patrimoniale, prima di accettare l’eredità, al fine di saldare eventuali debiti contratti dal defunto esclusivamente con i proventi ereditati.
Secondo l’art. 484 del CC (Codice Civile) si procede mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.
Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto.
Ci sono due casistiche per procedere con il beneficio d’inventario:
- Chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari (art. 485 del CC);
- Chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari (art. 487 del CC).