Abusivismo finanziario
Sono considerate quelle attività illecite svolte sull’attività di risparmio, sull’emissione di moneta elettronica, sull’attività di prestazione dei servizi di pagamento, sull’attività finanziaria specificate nel TUB (Testo Unico Bancario), all’interno della sezione abusivismo bancario e finanziario (capo I del titolo VIII del TUBC), svolte da istituti finanziari senza le dovute autorizzazioni previste dalla legge.
Esistono tre tipologie di abusivismo finanziario:
- abusiva prestazione di servizi e attività di investimento: svolgere attività riservate (ad esempio collocamento di strumenti finanziari, gestione di portafogli, negoziazione di strumenti finanziari o valute, consulenza per investimenti ecc.) senza l’autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
- svolgimento abusivo dell’attività di promotore finanziario (e dell’offerta fuori sede): soggetti che svolgono l’esercizio professionale senza essere iscritti all’Albo dei promotori finanziari, dell’offerta fuori sede come agente, dipendente o mandatario di un intermediario;
- offerta abusiva di prodotti finanziari e attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico: da parte di soggetti che provano a vendere prodotti finanziari (ad esempio azioni, obbligazioni, contratti derivati, fondi comuni d’investimento, polizze assicurative a carattere finanziario, ecc.) senza la pubblicazione e il deposito presso la CONSOB (Commissione Nazionale per le SOcietà e la Borsa) o altra Autorità di un prospetto informativo, laddove la legge lo preveda.