Fusione inversa
Fusione societaria inversa
OIC 4 - Fusione e Scissione
È una forma particolare di fusione per incorporazione nella quale la società partecipata incorpora la società partecipante (la partecipante esercita il controllo sulla partecipata).
Le ragioni economiche per cui si procede ad una fusione inversa possono essere varie e di solito si tratta dell’ottenimento di risparmi di natura economica (conto di capitale come il capitale sociale, le riserve e di reddito come i costi, i ricavi e loro rettifiche) in termini di adempimenti contabili ed amministrativi (ad esempio le comunicazioni a clienti e fornitori, le volture di autorizzazioni e licenze, il subentro nei rapporti contrattuali e le trascrizioni ipotecarie e catastali).
La fusione societaria inversa si possono verificare i seguenti tre casi:
- società controllante-incorporata (ha il 100% della società controllata incorporante): è detta anche fusione “rovesciata” e si può configurare nel momento in cui la “controllante-incorporata” è una holding di partecipazioni che ha nel suo attivo unicamente la partecipazione totalitaria nella società controllata incorporante;
- società controllante-incorporata (ha una partecipazione di maggioranza non totalitaria nella società controllata-incorporante);
- società controllante-incorporata (ha una partecipazione di controllo non maggioritario nella società controllata-incorporante): la “fusione inversa” ha la medesima disciplina giuridica della “fusione diretta” (incluse le disposizioni dell’art. 2504-bis, paragrafo 4.4, del C.C.) e presenta alcuni problemi peculiari come ad esempio nell’utilizzo delle azioni della controllata-incorporante possedute dalla controllante/incorporata e di valutazione delle attività e passività della controllata-incorporante (art. 2359, comma 1, n. 2 del C.C.).
Il procedimento di fusione segue, nel rispetto della normativa giuridica, tutte le disposizioni in tema di fusione per incorporazione inerente alla documentazione, alle procedure (tempistiche), in materia di bilancio e per le situazioni contabili da predisporre; in particolare:
- le indicazioni previste in materia di “rapporto di cambio”, modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della “società incorporante”, data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili e data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione sono imputate al bilancio della “società incorporante” (art. 2501-ter del C.C.);
- la predisposizione delle situazioni patrimoniali delle “società partecipanti” alla fusione (art. 2501-quater del C.C.);
- la relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies del C.C.);
- la relazione dell’esperto (