Passa al contenuto principale

Fusione inversa

Fusione societaria inversa

OIC 4 - Fusione e Scissione

È una forma particolare di fusione per incorporazione nella quale la società partecipata incorpora la società partecipante (la partecipante esercita il controllo sulla partecipata).

Le ragioni economiche per cui si procede ad una fusione inversa possono essere varie e di solito si tratta dell’ottenimento di risparmi di natura economica (conto di capitale come il capitale sociale, le riserve e di reddito come i costi, i ricavi e loro rettifiche) in termini di adempimenti contabili ed amministrativi (ad esempio le comunicazioni a clienti e fornitori, le volture di autorizzazioni e licenze, il subentro nei rapporti contrattuali e le trascrizioni ipotecarie e catastali).

La fusione societaria inversa si possono verificare i seguenti tre casi:

  • società controllante-incorporata (ha il 100% della società controllata incorporante): è detta anche fusione “rovesciata” e si può configurare nel momento in cui la “controllante-incorporata” è una holding di partecipazioni che ha nel suo attivo unicamente la partecipazione totalitaria nella società controllata incorporante;
  • società controllante-incorporata (ha una partecipazione di maggioranza non totalitaria nella società controllata-incorporante);
  • società controllante-incorporata (ha una partecipazione di controllo non maggioritario nella società controllata-incorporante): la “fusione inversa” ha la medesima disciplina giuridica della “fusione diretta” (incluse le disposizioni dell’art. 2504-bis, paragrafo 4.4, del C.C.) e presenta alcuni problemi peculiari come ad esempio nell’utilizzo delle azioni della controllata-incorporante possedute dalla controllante/incorporata e di valutazione delle attività e passività della controllata-incorporante (art. 2359, comma 1, n. 2 del C.C.).

Il procedimento di fusione segue, nel rispetto della normativa giuridica, tutte le disposizioni in tema di fusione per incorporazione inerente alla documentazione, alle procedure (tempistiche), in materia di bilancio e per le situazioni contabili da predisporre; in particolare:

  • le indicazioni previste in materia di “rapporto di cambio”, modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della “società incorporante”, data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili e data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione sono imputate al bilancio della “società incorporante” (art. 2501-ter del C.C.);
  • la predisposizione delle situazioni patrimoniali delle “società partecipanti” alla fusione (art. 2501-quater del C.C.);
  • la relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies del C.C.);
  • la relazione dell’esperto (’art. 2501-sexies del C.C.), in caso di incorporazione da parte della “società controllata” della propria controllante possessore del 100% della controllata stessa (salvo in alcune ipotesi particolari);
  • la redazione del bilancio di chiusura della “società incorporata” e del bilancio di apertura della società incorporante dopo la fusione con i criteri indicati nei paragrafi precedenti e tenuto conto di quanto indicato nei successivi paragrafi.

Nel procedimento di aggregazione delle attività e passività, la società controllata “incorporante” si troverà ad avere nel proprio attivo azioni o quote proprie (artt. 2357 e seguenti del C.C.) per le S.p.A. (Società per Azioni) mentre, per le S.r.l. (Società a Responsabilità Limitata), il possesso di quote proprie è vietato (art. 2474 del C.C.).

Tra i profili contabili trova collocazione la voce azioni o quote della società incorporante e per l’applicabilità della disciplina dell’acquisto di azioni proprie abbiamo due pronunce giurisprudenziali principali:

  • in presenza di un acquisto di azioni proprie risulta necessario costituire un’apposita riserva pari al valore di dette azioni perché non si potrebbe procedere alla fusione inversa fra due società qualora la controllata-incorporante non avesse nel proprio patrimonio riserve disponibili e/o utili non distribuiti sufficienti a stanziare una riserva per acquisto azioni proprie di importo pari al valore delle azioni proprie presenti nel bilancio della controllante incorporata;
  • non si può parlare di acquisto di azioni proprie, vale a dire l’iscrizione di una riserva pari al valore contabile delle azioni proprie, se non nel caso in cui il possesso di azioni proprie si protragga successivamente alla conclusione dell’operazione di fusione (art. 2357-ter del C.C.).

Le azioni dell’incorporante devono essere assegnate pro quota ai soci della società che si estingue, cosa che escluderebbe a priori l’acquisto di azioni proprie e l’applicabilità della relativa disciplina (art. 2357-bis del C.C.).

Per quanto riguarda il concambio e l’assegnazione delle azioni dell’incorporante ai soci dell’incorporata-controllante, nella prassi avviene come segue:

  • l’incorporante procede ad un aumento del capitale sociale sulla base del valore di cambio fra incorporante e incorporata;
  • le azioni dell’incorporante emesse vengono assegnate ai soci della società incorporata (in base al rapporto fra i valori effettivi dei patrimoni delle due società);
  • successivamente si procede all’annullamento delle azioni proprie ed alla conseguente riduzione del capitale stesso.

Nell’ipotesi di partecipazione totalitaria dell’incorporata nell’incorporante, l’operazione può essere anche realizzata non con un aumento di capitale ma assegnando le “azioni proprie” ai soci della controllante-incorporata evitando l’aumento di capitale con il conseguente annullamento delle azioni proprie.

Per il trattamento contabile della fusione inversa (art. 2504-bis, quarto comma, del C.C.) ci sono i seguenti due problemi:

  • quale sia la natura delle “differenze di fusione” che si vengono a formare in sede di redazione del “bilancio di apertura”;
  • se sia applicabile la disciplina dei disavanzi ed avanzi di fusione (art. 2504-bis del C.C.).

Il bilancio di fusione ed il bilancio consolidato nella fusione per incorporazione sono realizzati in presenza di un rapporto di partecipazione fra le società partecipanti alla fusione.

La fusione societaria viene regolata nel principio OIC 4 - Fusione e Scissione che ne stabilisce le regole tecnico-contabili per la redazione dei diversi bilanci e situazioni patrimoniali caratteristici del procedimento di fusione (artt. 2501-2505 quater).

Il principio OIC 4 è applicabile:

  • alle operazioni di fusione fra società assoggettate ad un comune controllo (riorganizzazioni);
  • alle fusioni fra terzi indipendenti.

Mentre non è applicabile alle operazioni di fusione fra soggetti i cui bilanci rientrano nell’ambito di applicazione degli IFRS (International Financial Reporting Standards) e non tratta le tematiche relative alla determinazione del rapporto di cambio (numero di azioni o quote della società derivante da un’operazione di fusione, che i soci di una società che si estingue, a seguito della fusione stessa, ricevono in cambio della loro partecipazione originaria).