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Fusione

Fusione societaria

OIC 4 - Fusione e Scissione

È l’unione societaria di due o più soggetti (fisici e/o giuridici) ed è la forma d’aggregazione aziendale più completa perché prevede l’unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano (artt. 2501-2505 quater) e comporta una crescita dimensionale dei soggetti coinvolti, modifiche di natura organizzativa, patrimoniale/finanziaria e cambiamenti nelle caratteristiche e modalità di svolgimento della gestione con la conseguente influenza sui piani e sui programmi aziendali (breve e medio-lungo termine).

In ambito civilistico, la fusione è il risultato di convergenti modifiche statutarie, che non venga prevista l’ipotesi di “estinzione” societaria e di successione perché viene ritenuto che le società incorporate o fuse continuino la loro attività nella società incorporante o risultante dalla fusione senza estinguersi.

Le motivazioni che portano ad operare una fusione sono, nella maggior parte dei casi, determinate dal miglioramento degli aspetti operativi, gestionali (tecnologici, commerciali, produttivi, logistici, amministrativi) o finanziari.

In base alla natura economica possiamo considerare la fusione come:

  • un’acquisizione d’azienda: è simile ad un’operazione di compravendita, di permuta o di conferimento d’azienda, con l’individuazione di una parte “dominante” (acquirente con il controllo sull’azienda unificata) e può non comportare modifiche agli organi amministrativi e di controllo, al oggetto sociale e alla composizione del suo management ma, maggior parte dei casi, genera effetti di natura organizzativa (ad esempio in ambito commerciale, produttivo, finanziario) e rilevanti modifiche gestionali. Questo scenario si basa sui valori economici delle aziende coinvolte (rapporto di cambio che può essere attribuito alle azioni o quote delle società che con la fusione vengono acquisite) come ad esempio:
    • lo sfruttamento di risorse immateriali di cui è provvista l’incorporata (brevetti, marchi, licenze know how, ecc.);
    • l’utilizzazione di impianti o attrezzature specializzati non facilmente disponibili sul mercato, lo sfruttamento di una rete commerciale capillare e particolarmente efficiente;
    • l’eliminazione di concorrenti per assicurarsi rapidamente il controllo della maggior possibile quota di mercato.
  • un’operazione di riorganizzazione (ristrutturazione di aziende esistenti): è uno scenario in cui non si verifica il trasferimento del controllo delle aziende incorporate e senza una operazione economica di scambio e può la creazione di nuove entità (fusione propria) anch’esse assoggettate al controllo del medesimo. Appartiene a questa categoria anche l’operazione di incorporazione di una controllata al 100% da parte della controllante-capogruppo. È uno scenario dove i soggetti fanno parte del medesimo gruppo di imprese gestite da una capogruppo coinvolge solo aziende interessate, per cui non si ha un trasferimento del controllo e non si determina una negoziazione economica fra gruppi portatori di interessi contrastanti;
  • un’unione fra aziende di dimensioni e valori economici sostanzialmente uguali: è uno scenario in cui si ottiene una partecipazione ed una gestione paritetica dell’azienda unificata, senza nessuna figura “dominante”.

In ambito giuridico la fusione prevede:

  • l’estinzione delle società incorporate o fuse con la nascita di una nuova società;
  • il trasferimento all’incorporante (o alla società risultante dalla fusione) dell’intero patrimonio delle società incorporate o fuse e della totalità dei rapporti giuridici che ad esse fanno capo (successione universale);
  • la conversione delle partecipazioni di cui erano titolari i soci delle società incorporate o fuse in equivalenti partecipazioni nella società incorporante o risultante dalla fusione, con il conseguente annullamento delle azioni o quote nelle prime e la loro sostituzione con azioni e quote nella seconda (concambio di azioni e/o quote). L’equivalenza economica è misurata dal “rapporto di cambio” (il prezzo delle azioni o quote delle società estinte in termini di azioni o quote della società incorporante o risultante dalla fusione).

Prendendo la normativa civilistica (art. 2501 C.C.) emerge che non esiste una definizione specifica sulla fusione ma viene definita come un processo mediante il quale può eseguirsi la costituzione di una nuova società o mediante il quale avviene l’incorporazione in una società di una o più altre, limitandosi ad indicare le diverse forme con cui si può realizzare e individuando le seguenti tipologie:

  • fusione propria (unione o pura): le società partecipanti all’operazione si “estinguono” e danno origine ad una nuova entità giuridica e in questo scenario i soci delle società partecipanti ottengono azioni o quote della nuova entità sulla base del rapporto di cambio tra nuove e vecchie azioni o quote perché si verifica l’annullamento delle azioni o quote di partecipazione nelle stesse;
  • fusione per incorporazione: in questo scenario avviene l’estinzione la sola società incorporata mentre la incorporante effettua un aumento di capitale sociale con conseguente attribuzione, ai soci dell’incorporata, delle relative azioni o quote, sulla base del rapporto di cambio tra nuove azioni o quote emesse e azioni o quote della incorporata che vengono contestualmente annullate:
  • fusione per incorporazione di società fra le quali esiste un rapporto di partecipazione alla fusione:
    • fusione al 100%;
    • fusione almeno al 90%;
    • fusione inversa dove la società controllata incorpora la controllante;
    • fusione per incorporazione a seguito di acquisizione con indebitamento e prevede, nella forma semplice, la costituzione di una nuova società (destinata a fungere poi da incorporante) la quale, con i mezzi finanziari ottenuti concedendo in garanzia i beni della società incorporata, procede all’acquisto della stessa ed alla sua successiva fusione per incorporazione.
  • fusione per incorporazione di società fra le quali non esiste un rapporto di partecipazione;

A seconda del tipo di società abbiamo la fusione omogenea (si realizza fra società di persone oppure fra società di capitali), la fusione progressiva (si realizza tra società di persone in società di capitali) oppure la fusione regressiva che è l’opposto della fusione progressiva.

La fusione, secondo il diritto societario (branca del diritto commerciale) avviene tramite i seguenti passaggi (artt. 2501-2505 quater del C.C.):

  • Redazione dei seguenti documenti, da parte degli organi amministrativi delle società coinvolte:
    • Progetto di fusione (art. 2501 ter del C.C.): questo documento va sottoposto all’approvazione dell’assemblea delle società coinvolte che dovranno valutare l’obiettivo del progetto, le condizioni e le caratteristiche dell’operazione e, secondo la normativa civilistica, deve contenere, cove possibile, l’indicazione del rapporto di cambio delle azioni o quote in base al quale la partecipazione in una società partecipante alla fusione viene trasformata in partecipazione nella società risultante dalla fusione, nonché l’eventuale conguaglio in denaro;
    • Situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione (art. 2501 quater del C.C.): la fotografia delle situazioni patrimoniali non può precedere di oltre centoventi giorni il giorno del deposito del progetto di fusione nella sede della società. È possibile presentare il bilancio dell’ultimo esercizio se la data di chiusura dell’ultimo esercizio non sia anteriore di oltre sei mesi a quella del deposito del progetto di fusione;
    • Relazione dell’organo amministrativo (art. 2501 quinquies del C.C.): La relazione deve illustrare e giustificare (sotto il profilo giuridico ed economico) il progetto di fusione ed in particolare, se è possibile, il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, indicando i criteri di determinazione di detto rapporto e segnalando le eventuali difficoltà di valutazione;
  • Redazione di esperti indipendenti (art. 2501 sexies del C.C.): gli esperti devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio (o quote), esprimendo un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi adottati dall’organo amministrativo e nell’ipotesi di fusione di società di persone (S.s. - Società semplice, S.n.c. - Società in nome collettivo, S.a.S. - Società in accomandita semplice) in società di capitali (S.p.A. - Società di Azioni, S.a.p.A. - Società in accomandita per Azioni, S.r.l. - Società a responsabilità limitata, S.r.l.s. - Società a responsabilità limitata semplificata) procedere alla stima del patrimonio della società di persone (art. 2343 del C.C.);
  • Deposito dei documenti (art. 2501 septies del C.C.): i documenti descritti nei precedenti (Redazione dei seguenti documenti e Redazione di esperti indipendenti) e i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società coinvolte con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e il controllo contabile, devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione e iscritto (almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la decisione diffusione) nel Registro delle imprese di competenza geografica delle società coinvolte;
  • Decisione in ordine alla fusione (art. 2502 del C.C.): ciascuna società coinvolta procede alla delibera di fusione (approvazione del progetto di fusione) decidendo pertanto in ordine alla fusione (deve essere depositata nel Registro delle imprese entro trenta giorni dalla data della decisione) e per le società di capitali si applicano le norme previste per la modificazione dello statuto o dell’atto costitutivo;
  • Attuazione della fusione; stipula e sottoscrizione dell’atto di fusione (artt. 2503 e 2504 del C.C.): Dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di fusione devono decorrere sessanta giorni perché la fusione possa avere attuazione. L’art. 2503, infatti, indica in tale periodo il lasso temporale nel quale i creditori delle società partecipanti alla fusione possono opporsi alla fusione. Peraltro lo stesso articolo prevede alcune eccezioni alla regola indicata con possibilità quindi di attuazione anticipata della fusione. Trascorsi i sessanta giorni (o il minor periodo nei casi eccezionali previsti) viene stipulato dalle società partecipanti alla fusione l’atto di fusione. L’art. 2504 del Codice civile prevede che l’atto di fusione:
    • risulti da atto pubblico;
    • sia depositato per l’iscrizione entro trenta giorni presso il Registro delle imprese nei luoghi ove hanno sede le società partecipanti alla fusione e nel luogo ove ha sede la società risultante dalla fusione, se diverso.

Si tenga presente che l’art. 2505-quater riduce a metà alcuni termini (come quello di sessanta giorni sopra indicato), quando alla fusione partecipano società non azionarie, ad esempio società a responsabilità limitata.

A seguito della fusione (art. 2504 bis del C.C.) i diritti e gli obblighi delle società interessate vengono assunti dalla società incorporante, o risultante dalla fusione, che subentra in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali e le implicazioni contabili possiamo prendere a riferimento il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che regola gli aspetti fiscali della fusione (art. 172):

  • neutralità in capo alle società partecipanti e ai soci (commi 1 e 3);
  • modalità di ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta (comma 5);
    • riserve tassabili in ogni caso se non ricostituite nel bilancio successivo alla fusione (bilancio di apertura) della società risultante dalla fusione o incorporante o risultante dalla fusione. La ricostituzione di tali riserve dovrà avvenire utilizzando, prioritariamente, l’eventuale avanzo di fusione;
    • riserve in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione (ad esempio, riserve di rivalutazione relative alle specifiche leggi appositamente emanate).
  • modalità di riporto delle perdite fiscali in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante (comma 7);
  • modalità di determinazione del reddito dei periodi infrannuali (comma 8).

Per quel che riguarda i documenti contabili, prima di procedere ad una loro semplice disamina, voglio sottolineare che il termine bilancio, in questo frangente, lo uso, a volte, come sinonimo di situazione contabile (prospetto che, con riferimento a una certa data, indica il totale dei movimenti registrati nei conti, oppure le eccedenze della colonna dare e avere), ma ciò non implica che debba necessariamente essere costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

I documenti contabili caratteristici della fusione sono:

  • la situazione patrimoniale (art. 2501-quater del C.C.) da predisporre con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio o in alternativa può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio (se chiuso non oltre sei mesi prima del deposito del progetto) ed è costituita dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa;
  • i documenti contabili ed extracontabili per la determinazione del “rapporto di cambio”;
  • i bilanci e situazioni contabili di chiusura della società incorporata o fusa è influenzato dalla presenza o meno delle clausole di retroattività degli effetti della fusione (retroattività reddituale, contabile e fiscale);
  • il bilancio di apertura ovvero il primo bilancio successivo alla fusione (art. 2504-bis del C.C.);
  • il primo bilancio d’esercizio successivo alla fusione.

Per ciascuna delle società interessate, fra l’inizio del procedimento di fusione e la sua conclusione sopravviene la chiusura dell’esercizio, dovrà essere predisposto ed approvato il bilancio di quell’esercizio.

Per la determinazione del rapporto di cambio non è richiesto, dalle norme di legge, il bilancio e non è da considerarsi obbligatorio quindi è richiesto un “bilancio straordinario” e sarà redatto tenendo in considerazione anche quegli elementi non indicati nelle scritture contabili delle società interessate alla fusione, così da esporre il valore effettivo del patrimonio delle società e quindi utilizzando i criteri propri della determinazione del capitale economico (è una particolare configurazione del capitale di impresa determinata quando si valuta il sistema aziendale nel suo complesso ai fini del trasferimento e nell’ottica del perito indipendente) in ipotesi di cessione di azienda in funzionamento.

Il contenuto del “bilancio straordinario” è composto solo dallo stato patrimoniale senza conto economiconota integrativa anche se vengono predisposti i conti economici normalizzati relativi agli esercizi passati e conti economici prospettici.

Il risultato finale è pertanto un patrimonio netto di fusione, diverso dal patrimonio netto contabile delle società partecipanti alla fusione, che sarà utilizzato per la determinazione del rapporto di cambio.

Per la retroattività reddituale, contabile e fiscale è importante capire che abbiamo due archi temporali:

  • interinale (durata di sei/sette mesi): è il periodo che intercorre fra la data alla quale viene riferita la determinazione del rapporto di cambio (e che per la generalità della dottrina è quella di riferimento della situazione patrimoniale (ex art. 2501-quater del C.C.) e potrebbe:
    • ricadere per intero in uno stesso esercizio (ad esempio data di approvazione del progetto di fusione 10 maggio 2024, in base al bilancio chiuso al 31 dicembre 2024; data di iscrizione dell’atto di fusione 20 novembre 2025);
    • avere inizio in un esercizio (ad esempio data di approvazione del progetto di fusione 31 ottobre 2024 in base ad una situazione patrimoniale al 30 giugno 2024) e terminare nell’esercizio successivo (ad esempio data di iscrizione dell’atto di fusione 20 aprile 2025).
  • reale: è la data di effetto della fusione e consistono:
    • nell’“estinzione” delle società incorporate o fuse come autonomi soggetti di diritto;
    • nella successione universale della società incorporante o risultante dalla fusione nel patrimonio e nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo alle società estinte;
    • nell’annullamento delle azioni o quote nelle società estinte e nella loro “conversione”, in base al rapporto di cambio, in azioni o quote nella società incorporante o risultante dalla fusione.

Gli effetti reali (art. 2504-bis comma 2 del C.C.) si producono simultaneamente ipso iure (in virtù di una norma di legge) come afferma la III Direttiva CEE (n. 78/855/CEE) e attuata nel nostro ordinamento col (D.Lgs. n. 22 del 16 Gennaio 1991) dalla data di iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese dell’incorporante o, per le fusioni proprie, dalla data dell’ultima delle iscrizioni nel Registro delle imprese delle società fuse.

Fatta questa distinzione la retroattività si distingue in:

  • retroattività reddituale: la data a partire dalla quale le azioni o quote attribuite in concambio parteciperanno agli utili ed è collegata ai seguenti aspetti:
    • le modalità con le quali è stato valutato il patrimonio della società incorporata (o fusa) ai fini della determinazione del rapporto di cambio;
    • il diritto o meno dei soli soci dell’incorporata all’utile prodotto da questa nel periodo “interinale” e fino alla sua “estinzione”;
  • retroattività contabile: la data (che potrebbe essere diversa da quella precedente) dalla quale gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni compiute dalle società incorporate o fuse, fino alla loro “estinzione”, saranno attribuite alla società incorporante o risultante dalla fusione. Tali operazioni sono, pertanto, rilevate, con le modalità che saranno precisate, anche nella contabilità e nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione;
  • retroattività fiscale (ai fini delle imposte sui redditi): una volta stabilita la “retroattività contabile” necessariamente si verifica anche quella fiscale (con i limiti più stringenti previsti dall’art. 172, comma 9, del TUIR) e risponde ad esigenze pratiche, manifestate dai contribuenti e riconosciute dall’Amministrazione Finanziaria:
    • la possibilità di evitare la redazione, per il periodo che intercorre dall’inizio dell’esercizio a quella di effetto reale della fusione, di un apposito “bilancio di chiusura” per la società incorporata o fusa e di una apposita distinta dichiarazione dei redditi;
    • la possibilità di compensare perdite di tale periodo dell’incorporata con utili dell’incorporante, e viceversa, dovendo ambedue essere imputati al bilancio d’esercizio dell’incorporante successivo alla fusione.

La retroattività reddituale è strettamente connessa alla definizione della retroattività contabile in quanto non è possibile stabilire date distinte (una per la retroattività reddituale ed un’altra per la retroattività contabile).

La contabilizzazione della fusione deve rispettare il progetto di fusione e l’atto di fusione in merito all’attribuzione degli utili del periodo interinale per questo se:

  • nella valutazione dei singoli patrimoni delle incorporate e nella fissazione del “rapporto di cambio” si è tenuto conto dell’utile maturato dall’inizio dell’esercizio fino alla data della situazione patrimoniale (ex art. 2501 quater del C.C.) e della “redditività prospettica”, in questo caso gli utili del periodo “interinale” saranno attribuiti a tutti i soci (vecchi e nuove distribuiti dall’incorporante dopo l’attuazione della fusione) r nel frattempo saranno rilevati, se interviene la chiusura dell’esercizio, nel bilancio dell’incorporata come “utili portati a nuovo” per accrescere il patrimonio netto contabile iniziale;
  • nella valutazione del singoli patrimoni delle incorporate e nella fissazione del “rapporto di cambio” non si è tenuto conto degli utili già conseguiti dalle singole società e di quelli “previsti” fino alla conclusione del periodo “interinale” (ad esempio, è stato utilizzato il metodo patrimoniale di valutazione, oppure è stata esplicitamente prevista la spettanza degli utili maturati fino alla data di “estinzione” ai soli soci dell’incorporata), in questo caso è necessario precisare la data (art. 2501-ter del C.C.) e, nel caso venisse chiuso l’esercizio di ditribuire gli utili rilevati nel bilancio dell’incorporata si soci di essa;
  • nel “progetto di fusione” non è prevista alcuna retrodatazione, o viene precisato che tutti gli effetti (anche quelli reddituali e contabili) si producono dalla data “reale” della fusione, gli utili prodotti nel periodo “interinale” e rilevati sia nel bilancio dell’esercizio in cui ha avuto inizio la fusione, sia nel bilancio di chiusura relativo ad una frazione del successivo esercizio fino all’“estinzione” dell’incorporata, sono di esclusiva spettanza dei soci dell’incorporata.

Nel caso si verificassero delle perdite impreviste ed imprevedibili di entità rilevante, rispetto a quelle già previste e tenute presenti in sede di valutazione del rapporto di cambio si deve riconvocare l’assemblea delle società interessate per procedere o alla modifica del rapporto di cambio o alla revoca della fusione.

La retroattività contabile consente di imputare al bilancio dell’incorporante gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni di gestione poste in essere dagli amministratori dell’incorporata nel periodo intercorrente fra la data alla quale viene fatta risalire la retroattività e la successiva data in cui si produce l’effetto reale della fusione.

Se il procedimento di fusione ricade interamente in un esercizio, e coincide fra gli esercizi dell’incorporante ed dell’incorporata, le risultanze del bilancio di chiusura vengono imputate alla contabilità ed al bilancio dell’incorporante (salvo diversa disposizione pattizia per la distribuzione degli utili), mentre la necessità di definire l’eventuale retroattività contabile si pone quando il procedimento di fusione ha inizio in un esercizio e si completa nell’esercizio successivo (art. 2501-ter, comma 6 del C.C.).

Tale previsione, peraltro, non significa che per il periodo in cui ha effetto la clausola di retroattività, l’incorporata sia legittimata a non tenere la contabilità, non redigere il bilancio d’esercizio e le operazioni di gestione possono essere rilevate esclusivamente nella contabilità dell’incorporante.

La data della retroattività contabile non può essere anteriore a quella di chiusura del precedente esercizio dell’incorporante e lo stesso vale per la retroattività fiscale (art. 172, comma 9, del TUIR) in quanto gli effetti fiscali della fusione non possono decorrere da una data anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio (sarebbe quello di un esercizio per il quale vi sia un bilancio già approvato e perciò definitivo di quell’esercizio) di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l’ultimo esercizio della società incorporante.

La retroattività fiscale, nell’ipotesi di esercizi ancora aperti per i quali non sono stati redatti i bilanci, potrebbe essere anticipata all’inizio del precedente esercizio quindi la data dalla quale far decorrere la retroattività fiscale e quella contabile non può risalire oltre l’inizio dell’esercizio (dell’incorporante) nel quale si completa il procedimento di fusione (le due retroattività contabile e fiscale sono collegate perché il reddito d’impresa si determina in base al risultato economico che emerge dal bilancio, d’esercizio o infrannuale che sia).

Non è invece sempre valida la pratica opposta prevedendo la sola retroattività fiscale ma non quella contabile, precisando nel progetto di fusione che anche gli effetti contabili si producono alla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel registro delle imprese perché in questo caso per attribuzione dell’utile o della perdita dell’incorporata, ai soli fini fiscali, all’incorporante sarà determinato in base ad un “bilancio di chiusura completo”.

Il bilancio di chiusura e le situazioni contabili di chiusura dipendono dalla definizione della data di efficacia contabile della fusione e nel caso in cui gli effetti contabili vengono definiti tramite un accordo (art. 2504-bis, comma 3), quindi retrodatare gli effetti ad una data antecedente alla realizzazione degli “effetti reali”.

Nel caso in cui gli effetti della fusione (contabili e reali) coincidano la situazione contabile (della incorporata che viene trasferita nella incorporante o nella società risultante dalla fusione) è rappresentata da un bilancio ordinario infrannuale (che riporta fatti di gestione dell’incorporata dall’inizio dell’esercizio nel quale si realizzata la fusione fino alla data in cui l’incorporata perde la propria individualità e confluisce nell’incorporante o nella società risultante dalla fusione) redatto secondo il Principio contabile 30 - I bilanci intermedi.

Per la modalità di tenuta delle scritture contabili gli amministratori (società incorporata o fusa) dovranno provvedere all’aggiornamento del libro giornale, dei conti di mastro (determinano il saldo dei conti utilizzati nella redazione della partita doppia sul libro giornale), e degli altri libri e registri contabili (documenti utilizzati per la tenuta della contabilità aziendale), fino alla data di effetto della fusione, tenendo separata la gestione delle società coinvolte nel processo di fusione.

Il primo bilancio successivo alla fusione (art. 2504 bis, comma 4, del C.C.) corrisponde, nel diritto societario (branda del “diritto commerciale” che a sua volta rientra nel “diritto privato”) al primo bilancio d’esercizio successivo alla conclusione della fusione e nel caso in cui dalla fusione nasce un nuovo soggetto giuridico (ente riconosciuto dalla legge come soggetto di diritto) corrisponde al bilancio d’apertura (situazione patrimoniale, senza conto economico e nota integrativa) ed ha efficacia interna per le incorporazioni e una valenza esterna nelle fusioni proprie perché corrisponde all’inventario iniziale dell’impresa da iscrivere nel libro degli inventari (art. 2217, comma 1, del C.C.).

Per prassi il primo bilancio successivo alla fusione corrisponde sempre al bilancio d’apertura e viene riferito al giorno successivo (ore zero) a quello di efficacia della fusione in cui vengono registrati i valori contabili riferiti al medesimo istante (ore 24 del giorno di efficacia della fusione, che coincidono con le ore zero del giorno successivo, senza alcuna soluzione di continuità) come indicato dal principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Nell’ipotesi di retroattività contabile il bilancio di apertura è redatto al giorno successivo alla data dell’effetto reale, vale a dire l’“estinzione” della società incorporata o fusa e nascita, nelle fusioni proprie, della “nuova società”, oppure l’annullamento delle partecipazioni nella società incorporata e conversione delle medesime nelle attività e passività delle incorporate e la successione universale dell’incorporante nel patrimonio e nei rapporti giuridici facenti capo all’incorporata.

Fino alla data della sua “estinzione”, la società incorporata continua a gestire l’impresa e tiene regolarmente le proprie scritture contabili (in riferimento la norma sono i saldi alla data di “compenetrazione” dei due organismi aziendali) e da questa data che si verifica l’“immissione” dei saldi dell’incorporata nella contabilità dell’incorporante con la conseguenza che si vengono a formare gli avanzi e i disavanzi di fusione.

I “valori contabili” da trasferire nella contabilità dell’incorporante o della nuova società risultante dalla fusione sono quelli iscritti, alla data di “estinzione” dell’incorporata, nel “bilancio di chiusura” di quest’ultima quindi, in assenza di retrodatazione contabile, si tratta di un bilancio ordinario infrannuale oppure, in caso contrario, di una situazione contabile riferita, anche in questo caso, alla data di “estinzione” della società incorporata o fusa.

Da questo si desume che i valori contabili delle attività e passività, iscritti nel bilancio d’apertura, saranno i medesimi valori che figurano nel bilancio di chiusura salvo eventuali rettifiche ed eliminazioni di consolidamento e di avanzi e disavanzi derivati dalla fusione.

Il consolidamento dei saldi contabili, alla data di effetto di “compenetrazione” o “unificazione” dei patrimoni dell’incorporata e dell’incorporante (o delle società fuse, nelle fusioni proprie), derivano da una serie di operazioni contabili analoghe a quelle del bilancio consolidato che consentono di eliminare l’eventuale partecipazione dell’incorporante nell’incorporata (fusione per incorporazione) e qualunque partecipazione per eliminare i saldi reciproci dei conti patrimoniali ed economici derivanti da operazioni compiute fra le società interessate prima di quella data.

Il consolidamento dei saldi contabili, in presenza di retroattività contabile, avviene solo nel caso di fusioni per incorporazione in cui la data, immediatamente successiva a quella di chiusura dell’ultimo esercizio delle società, è la medesima per tutte le società, oppure differisce perché la data di chiusura dell’ultimo esercizio dell’incorporante è la più vicina alla data di effetto legale della fusione.

Dal punto di vista economico-contabile l’incorporata agisce come una “branch” (ramo) dell’incorporante perché non può procedere alla effettuazione delle registrazioni contabili in un unico giornale anche utilizzando schede contabili uniche quindi, nella procedura di consolidamento, occorre eliminare non solo i crediti e debiti reciproci e le poste reciproche dei conti d’ordine, ma anche i costi e ricavi e gli utili e le perdite scaturente dalle operazioni compiute dall’incorporata per conto dell’incorporante ed è come se quest’ultima avesse operato direttamente.

Inoltre si deve procedere all’eliminazione della partecipazione detenuta dall’incorporante nell’incorporata, all’eliminazione dei saldi dei conti di patrimonio netto dell’incorporata (tranne riserve di natura fiscale che devono essere ricostituite nel bilancio dell’incorporante, nei termini e con le modalità previste dall’art. 172 TUIR) e all’eliminazione dei dividendi infragruppo distribuiti nel periodo.

Alla fine del procedimento di consolidamento, i saldi contabili così “assestati” dell’incorporata saranno la base per la determinazione della differenza di fusione mentre il consolidamento dei saldi contabili (alla data di effetto della fusione), in assenza di retroattività contabile, si deve verificare la compenetrazione dei patrimoni alla data in cui si produce l’effetto legale della fusione e si estinguono le società incorporate o fuse (ad esempio nella “fusione per incorporazione” e la “fusione propria”).

Nel primo bilancio d’esercizio l’attivo e del passivo dei singoli conti delle partecipanti saranno aggregati in un’unica voce di identico contenuto e saranno applicati i principi di redazione e valutazione civilistica anche per quanto riguarda le voci di conto economico se è stata prevista la retrodatazione degli effetti contabili dell’operazione.

I dati comparativi, in caso di fusione per incorporazione, saranno indicati con i dati dell’esercizio precedente (anteriore a quello di completamento del procedimento di fusione) relativamente alla società incorporante, mentre nel caso delle fusioni proprie non si applicherà il metodo precedente perché la società risultante dalla fusione è una nuova società.

Per consentire una facile lettura del bilancio d’esercizio, nel caso di fusione per incorporazione, degli effetti contabili derivanti dall’operazione verrà creata una tabella allegata alla nota Integrativa, allo stato patrimoniale e al conto economico con le seguenti colonne affiancate:

  • gli importi risultanti dal bilancio del precedente esercizio (dell’incorporante);
  • gli importi iscritti per tutte le incorporate (cumulativamente se sono più di una) nel bilancio d’apertura;
  • gli importi dell’incorporata iscritti nel bilancio dell’esercizio, se determinabili, senza eccessiva difficoltà.

L’importo dell’avanzo e/o disavanzo (da annullamento e da concambio) che non è stato riportato in questa tabella verrà illustrato (per ciascuna società interessata) precisando il trattamento contabile indicando i criteri seguiti nell’iscrizione dei valori correnti delle attività e passività e dell’avviamento in sostituzione del disavanzo.

La fusione societaria viene regolata nel principio OIC 4 - Fusione e Scissione che ne stabilisce le regole tecnico-contabili per la redazione dei diversi bilanci e situazioni patrimoniali caratteristici del procedimento di fusione (artt. 2501-2505 quater).

Il principio OIC 4 è applicabile:

  • alle operazioni di fusione fra società assoggettate ad un comune controllo (riorganizzazioni);
  • alle fusioni fra terzi indipendenti.

Mentre non è applicabile alle operazioni di fusione fra soggetti i cui bilanci rientrano nell’ambito di applicazione degli IFRS (International Financial Reporting Standards) e non tratta le tematiche relative alla determinazione del rapporto di cambio (numero di azioni o quote della società derivante da un’operazione di fusione, che i soci di una società che si estingue, a seguito della fusione stessa, ricevono in cambio della loro partecipazione originaria).