Regime IVA per cassa
Il regime IVA per cassa (cash accounting) consente alla partita IVA di posticipare il versamento dell’imposta sulla fattura emessa, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso (art. 32-bis del Dl 83/2012).
Il diritto a detrarre l’IVA sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori.
L’imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
L’IVA sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata, così come esplicitato dalla direttiva dell’Agenzia delle Entrate: clicca qui.
Requisiti
Si tratta di un regime IVA che consente di versare l’IVA sulle vendite quando il cliente paga la fattura e non alla data indicata nel documento; spesso si indica tale modalità come Principio di cassa.
I requisiti per adottare tale regime iva sono i seguenti:
- un volume d’affari di massimo 2 milioni. Tale limite va determinato in base alla somma di tutte le operazioni attive sia quelle per le quali viene utilizzato tale regime che per quelle escluse;
- liquidazione dell’iva uguale sia per vendite che per acquisti;
- l’imposta relativa agli acquisti è detraibile al momento del pagamento dei corrispettivi;
- non possono aderire al regime opzionale IVA per cassa i soggetti che si avvolgono di regime speciali.
Si tratta di un regime speciale e opzionale, può essere adottato solo per la cessazione di prodotti e/o servizi destinati alle imprese (persone giuridiche) e non nei confronti di persone fisiche (consumatori privati).
Al momento dell’emissione della fattura sarà necessario applicare l’annotazione seguente: Operazione con “Iva per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.