Rappresentante fiscale
Un rappresentante fiscale è un operatore incaricata all’adempimento IVA in Italia del soggetto estero che rappresenta e viene nominato da un’azienda estera per gestire la fatturazione e la contabilità in Italia.
La sua esistenza viene disciplinata dall’articolo 17 del DPR n: 633/1972.
La nomina del rappresentate può essere:
- obbligatoria: quando la transazione che avviene nel territorio nazionale è assoggetta ad IVA ed a relativi obblighi;
- facoltativa: quando da al soggetto non residente di detrarre l’IVA pagata sugli acquisti o comunque di far valere un diritto.
Nomina
Avviene attraverso un atto pubblico, una scrittura privata registrata o attraverso una lettera consegnata e registrata presso l’Agenzia delle Entrate può avvenire la nomina del rappresentante (articolo 1, comma 4, del DPR n. 441/1997).
Se ad essere nominato è un operatore con partita IVA, questi avrà un ulteriore partita IVA che gestirà in maniera separata.
Le nomine vanno dichiarate antecedentemente la prima operazione per informare i fornitori.
Può essere, in alternativa, nominato con atto pubblico estero autenticato dal notaio di Stato estero aderente alla convenzione dell'AJA (Legge n. 1253/66) e munito del timbro Apostille, oppure riconosciuto dal Console Generale d’Italia presso lo Stato estero.
Convenzione dell’Aja
È un trattato internazionale redatto dalla HCCH (Hague Conference on Private International Law) e adottato durante la conferenza dell’Aja sul Diritto Internazionale Privato (5 ottobre 1961).
La convenzione abolisce le barriere legali sugli atti pubblici stranieri; un documento emesso in uno dei paesi aderenti può essere certificato per scopi legali in tutti gli altri stati aderenti.
È nota anche come convenzione sull’apostilla o trattato sull’apostilla; se tra due stati si applica la convenzione è sufficiente per certificare la validità di un documento senza necessità di una doppia certificazione; paese di origine e ricevente.
Obblighi del rappresentante
Nello svolgimento del suo ruolo è obbligato agli oneri legati alla gestione della fatturazione e della contabilità.
I dati del rappresentante fiscale e dell’azienda estera devono essere sempre riportati in fattura di acquisto o di vendita.
Ciò significa provvedere:
- alla contabilizzazione dell’attivo;
- alla contabilizzazione del passivo;
- al versamento dell’IVA all’Erario nei termini normativi;
- alla liquidazione periodiche dell’IVA;
- alle dichiarazioni annuale dell’IVA.
Per quanto riguarda l’attivo, nel caso specifico la fatturazione può applicare un’aliquota nazionale al cliente e che, successivamente, riceve una fattura per l’operazioni estere.
È possibile, anche, che l’azienda estera che emette la fattura senza l’aliquota IVA (reverse charge); in questo caso il cliente dovrà provvedere ad emettere un’autofattura. un’autofattura
Nel caso in cui l’azienda estera registri unicamente operazioni non rilevanti ai fini IVA, è possibile nominare un rappresentante fiscale leggero, che rappresenti l’ente estero solo nella compilazione dell’INTRASTAT.
Regime MOSS
Un’alternativa al rappresentante fiscale è il regime MOSSU, una soluzione adatta alle partite IVA che operano con un e-commerce.
ESEMPIO
Ipotizziamo che siamo una partita IVA con un mercato B2C a livello europeo e che utilizza un e-commerce.
In questa caso conviene fare la registrazione al regime MOSS per evitare di registrarti in tutti i Paesi in cui vendi e di dover adempiere i relativi obblighi per ogni Paesi.