IRPEF
L’IRPEF è l’imposta sul reddito delle persone fisiche, diretta e progressiva che si applica al reddito di soggetti.
A chi è rivolta
I destinatari di tale imposta sono:
- residenti in Italia, per beni posseduti e redditi prodotti in patria o all’estero;
- non residenti in Italia, per i redditi prodotti in Italia;
- società di persone e società di capitali i cui soci hanno adottato la tassazione per trasparenza (in questo caso la società che deve consegnare la dichiarazione dei redditi ma non sono tenuti a pagare i soci secondo la loro quota di partecipazione agli utili della società stessa).
Quali redditi colpisce
È un’imposta progressiva e personale perché si calcola sugli scaglioni di reddito, come i redditi:
- fondiari (artt. 25 – 43, DPR 917/1986);
- di capitale (artt. 44 – 48, DPR 917/1986);
- da lavoro dipendente (artt. 49 – 52, DPR 917/1986);
- da lavoro autonomo (artt. 53 – 54, DPR 917/1986);
- di impresa (artt. 55 – 66, DPR 917/1986);
- diversi (Artt. 67 – 71, DPR 917/1986).
Le aliquote (art. 11 del TUIR)
Il suo valore lordo viene determinato applicando al reddito complessivo una delle seguenti aliquote, al netto degli oneri deducibili (articolo 11 TUIR):
- fino a 15.000 €: 23%;
- da 15.001 a 28.000 €: 25%;
- da 28.001 a 50.00 €: 35%;
- oltre i 50.000 €: 41%.
Determinazione dell’imposta
Le pensione non superiori a 7.500 €, godute per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 € e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
I redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 €, l’imposta non è dovuta.
Il netto si determina dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare.
Dal netto si detrae la somma dei crediti d’imposta del contribuente. Se il credito è superiore all’imposta netta il contribuente ha diritto ad una diminuzione dell’imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.